Art. 35
In vigore dal 8 dic 1986
1. Le voci 9 e 10 dell'attivo devono essere sempre valutate come immobilizzazione. Gli altri elementi iscritti nello stato partimoniale vanno valutati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.
2. Il termine "immobilizzazioni finanziarie" utilizzato nel quadro della sezione 7 della direttiva 78/660/CEE sta ad indicare, nel caso degli enti creditizi, le partecipazioni, le partecipazioni in imprese collegate ed i titoli destinati a servire in meniera durevole all'attività dell'impresa.
3. a) Le obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che hanno carattere di immobilizzi finanziari possono essere iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di acquisto. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che tali titoli siano iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di rimborso.
b) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli superi il loro prezzo di rimborso, la differenza deve essere iscritta nel conto profitti e perdite. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza venga ammortizzata per competenza, al più tardi al momento del loro rimborso. Essa deve essere indicata separatamente nello stato partimoniale o nell'allegato.
c) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli sia inferiore al loro prezzo di rimborso, gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza sia iscritta tra i risultati per competenza per tutto il periodo restante fino alla scadenza. Essa deve essere indicata separatamente nello stato partimoniale o nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:635:oj#art-35