Art. 47

In vigore dal 8 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Uno Stato membro può prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1 gennaio 1993 o nel corso di tale anno. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 47 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo