Art. 48
In vigore dal 8 dic 1986
Cinque anni dopo la data di cui all', paragrafo 2, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, all'esame e, se del caso, alla revisione delle disposizioni della presente direttiva che prevedono una facoltà per gli Stati membri, nonchè dell', paragrafo 1, e degli in funzione dell'esperienza acquista nell'applicazione della presente direttiva e, in particolare, degli obiettivi di maggior trasparenza ed armonizzazione delle prescrizioni previste dalla presente direttiva.
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