Art. 44

In vigore dal 8 dic 1986
1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale in conformità dell' della direttiva 68/151/CEE (1). (1) GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Tuttavia, la legislazione nazionale può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità sopra menzionata. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale o, in assenza, presso la sede principale nello Stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta; il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo. 2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai conti consolidati regolarmente approvati, alla relazione consolidata sulla gestione e alla relazione della persona incaricata della revisione dei conti. 3. Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all', paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo analogo a quello previsto all' della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo. 4. I conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi devono essere pubblicati in ogni Stato membro in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell', terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. Detto Stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata nella sua lingua ufficiale. 5. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo. SEZIONE 11 REVISIONE
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Art. 44 Direttiva (UE) 1986/635 — Testo vigente | Portale Normativo