REGIO DECRETO·n. 56·24 febbraio 1940
Concessione di amnistia e di indulto.
Vigente dal 25 febbraio 1940 28 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBAN
Art. 2Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superi
Art. 3Sotto esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che, alla data del pres
Art. 4Il beneficio preveduto dall'articolo 2. è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito
Art. 5I benefici di cui agli articoli:1 e 2 non si applicano: 1° - ai delitti contro la personal
Art. 6Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penal
Art. 7È conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale e militare commina una pena d
Art. 8Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere pe
Art. 9L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente al
Art. 10Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8: a) i reati di tradimento, spio
Art. 11Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono violazioni delle leggi finanziari
Art. 12È conceduta amnistia, per le violazioni punite à termini degli articoli seguenti del testo
Art. 13È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le
Art. 14È conceduta amnistia per le violazioni della legge, sulla tassa di scambio 28 luglio 1930,
Art. 15È conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, cont