Art. 5
In vigore dal 25 feb 1940
I benefici di cui agli articoli:1 e 2 non si applicano:
1° - ai delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 246, 256, 257, 258, 261, 262, 269 e 305 del codice penale;
2° - ai delitti contro la integrità, e la sanità della stirpe, preveduti dal titolo decimo del libro II del codice penale, e al delitto di infanticidio preveduto dall'art. 578 dello stesso codice;
3° - ai reati preveduti dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valuta e di commercio dell'oro, ed a quelli preveduti dal R. decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito
nella legge 2 maggio 1938 n. 864, sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;
4° - ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e dal titolo secondo, capo V, sezione 4a del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
5° - ai reati preveduti dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, ed ai reati
preveduti dal R. decreto-legge 3 settembre 1939, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939, n. 2094, contenente norme contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate;
6° - alle contravvenzioni prevedute dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 26 luglio 1929, n.1397, relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-5