Art. 7

In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale e militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4°, 5° e 6° dell' del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta, ad tua pena detentiva non eccedente il limite di due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-7

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