Art. 10

In vigore dal 25 feb 1940
Sono esclusi dai benefici conceduti con gli : a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare; b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all' del R. decreto 14 giugno 1923 n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-10

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