Art. 11
In vigore dal 25 feb 1940
Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli a 26.
Non si applicano le norme contenute negli articoli 151, ultima parte, e 174, ultima parte, del codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-11