Art. 8

In vigore dal 25 feb 1940
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti: a) sono condonate le pene pecuniarie; b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quello sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono donate nella misura di un anno; c) sono condonate le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purchè derivanti da condanna a pena detenla inferiore a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo