Art. 8
In vigore dal 25 feb 1940
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:
a) sono condonate le pene pecuniarie;
b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quello sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono donate nella misura di un anno;
c) sono condonate le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purchè derivanti da condanna a pena detenla inferiore a cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-8