Art. 4

In vigore dal 25 feb 1940
Il beneficio preveduto dall'. è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo, commesso entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.
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Art. 4 Concessione di amnistia e di indulto. — Testo vigente | Portale Normativo