Art. 3
In vigore dal 25 feb 1940
Sotto esclusi dai benefici conceduti con gli coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti alla libertà vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che alla medesima data abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo. Tuttavia non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata conceduta la riabilitazione.
Sono pure esclusi dal beneficio di cui all' coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui la pena è condonata interamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-3