Art. 2

In vigore dal 25 feb 1940
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata, superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se suceeshivamente revocato, sono invece condonate nella misura di un anno. Sono altresì condonate totalmente le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante. È pure condonata, anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-2

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