Art. 1

In vigore dal 25 feb 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo: . È conceduta amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-1

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