Art. 9
In vigore dal 25 feb 1940
L'amnistia e l'indulto conceduti con gli non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene della rimozione o della dimissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-9