Art. 13
In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500:
a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n.1749, allegato H;
b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili à termini degli .
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-13