Art. 13

In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500: a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n.1749, allegato H; b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili à termini degli . Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo