Art. 12
In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia, per le violazioni punite à termini degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 Settembre 1931 n. 1608:
a) , n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi. Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplate negli stessi articoli;
b) , per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte, di una età diversa dalla vera;
c) , per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;
d) , per morosità per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli del testo unico predetto.
Le disposizioni del comma 1°, lettera a) del presente articolo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni prevedute dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare; dal R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n.1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società; per azioni e dal R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-12