Art. 17

In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o de11'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 5.000: a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee; b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione; c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica e legge sull'abolita tassa di vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo