Art. 17
In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o de11'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 5.000:
a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;
c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica e legge sull'abolita tassa di vendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-17