Art. 20

In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-20

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