Art. 24
In vigore dal 25 feb 1940
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.
Storico versioni
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