Art. 24

In vigore dal 25 feb 1940
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-24

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