Art. 26

In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall', lettera n) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché per le contravvenzioni prevedute dal R. decreto-legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo. Nei casi in cui vi è obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni comunali e provinciali e qualora non sia stato ancora notificato alcuno accertamento di ufficio, l'amnistia è subordinata alla condizione che i contribuenti, i quali hanno omessa la dichiarazione, la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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