Art. 18
In vigore dal 25 feb 1940
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 5.000, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 5.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-18