Art. 14
In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni della legge, sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 30.000.
Le pene della multa o dell'ammenda inflitta o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 30.000, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura, noi inferiore a L. 30.000.
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