REGIO DECRETO·n. 703·27 giugno 1933
Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti.
Vigente dal 12 settembre 1954 20 articoli 6 vigenze storicizzate
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Art. 2All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidaz
Art. 3I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, p
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Art. 6Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto
Art. 7I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del tra
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Art. 11Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere im
Art. 12La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimità sui decreti relativi alla liquidaz
Art. 13Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o priv
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