Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Parte II

Art. 120

In vigore dal 3 mar 1961
Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici, su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703. Quando il Consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del Comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo