Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Parte II
Art. 120
138 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici, su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Quando il Consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del Comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-120