Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 4
In vigore dal 3 mar 1961
Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all', osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti previsti dal penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Il contributo previsto dall', comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel testo modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è attribuito in ragione di 1, 2, 3 e 4 ore di servizio straordinario per le agenzie la cui importanza superi rispettivamente 450, 600, 700 e 850 punti.
Il contributo medesimo è pagato alla fine di ogni mese per tutti i giorni del mese stesso, compresi i festivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-4