Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 5
In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, prevedono l'assegnazione di un'agenzia di pressochè uguale o minore importanza, questa è valutata considerando equiparate fra loro rispettivamente:
le agenzie per le quali il contributo per il coadiutore è concesso sino a due ore e quelle per le quali non è concessa neppure un'ora di straordinario;
quelle cui detto contributo è concesso in misura di 3, 4 ore di servizio straordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-5