Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 6
In vigore dal 3 mar 1961
La riclassificazione prevista per i casi particolari dal secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può avere luogo quando i punti corrispondenti al lavoro dell'ufficio locale o della agenzia, nell'ultimo esercizio finanziario, siano aumentati o diminuiti, in conseguenza di cause permanenti, nella misura non inferiore al 22 per cento in confronto a quelli minimi stabiliti dai precedenti per il gruppo o la categoria superiore, in caso di aumento, ovvero, in caso di diminuzione, per il gruppo o la categoria in cui l'ufficio locale, o l'agenzia, trovasi classificato.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di riclassificazione in dipendenza dell'istituzione, presso l'ufficio locale o agenzia, del servizio telegrafico o di altro servizio.
I provvedimenti relativi alle dette riclassificazioni sono adottati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-6