Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 11
In vigore dal 3 mar 1961
Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti:
a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali;
b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonché delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno;
c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari;
d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sul conti correnti postali, per conto del pubblico.
Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria è aggregata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-11