Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 11

In vigore dal 3 mar 1961
Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti: a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali; b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonché delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno; c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari; d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sul conti correnti postali, per conto del pubblico. Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria è aggregata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-11

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Art. 11 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo