Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 10

In vigore dal 3 mar 1961
L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, può essere continuato o frazionato. Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali. Tale orario è stabilito dal direttore provinciale il quale, per speciali esigenze, può disporre che le ricevitorie osservino un orario diverso da quello normale. Il direttore provinciale deve, per quanto è possibile, far coincidere l'orario per il pubblico, degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento della corrispondenza e dei pacchi, ove tali servizi siano di poca entità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-10

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