Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 9

In vigore dal 3 mar 1961
Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-9

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