Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 13

In vigore dal 3 mar 1961
Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle imprese private può essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere. Il concessionario deve fare eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione per il possesso della necessaria capacità nonché dei requisiti di cittadinanza italiana, buona condotta morale e civile ed attitudine fisica, le quali sono sottoposte a tutti gli obblighi che incombono ai ricevitori ed ai portalettere. In ogni caso tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato. Quando si tratti di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla autorità tutoria. Per la concessione fatta ad imprese private, l'Amministrazione può richiedere una idonea garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-13

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Art. 13 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo