Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. II

Art. 18

In vigore dal 3 mar 1961
Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia e gli ufficiali, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare; al fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi per gli uffici locali o per la agenzie, e per le assegnazioni senza concorso delle agenzie, è considerato come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi. Per i coadiutori, il servizio militare predetto è considerato come servizio effettivo ai soli fini di cui al comma precedente per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso o l'ammissione ai concorsi per le agenzie, e della loro partecipazione ai concorsi per posti di ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-18

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Art. 18 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo