Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 21

In vigore dal 3 mar 1961
Il coadiutore o il coadiutore reggente per beneficiare del disposto di cui alla lettera b) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120; 1) deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sette anni di lodevole servizio anche non continuativamente nella agenzia da conferire; 2) deve essere riconosciuto idoneo a gestire l'agenzia; 3) deve rivestire all'atto della vacanza la qualifica di coadiutore o di coadiutore reggente nella stessa o in altra agenzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-21

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