Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 26
In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso di assenza o di impedimento del direttore di ufficio locale, o di vacanza dell'ufficio stesso, qualora l'ufficiale delegato sia a sua volta assente o impedito, il direttore provinciale può affidare la reggenza a personale distaccato o in missione solo quando non sia possibile provvedere con altro ufficiale dello stesso ufficio fornito dei requisiti prescritti.
Qualora si debba provvedere alla reggenza di una agenzia, ed il coadiutore sia assente o impedito oppure non idoneo, il direttore provinciale affida la reggenza stessa preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore d'altra agenzia anche di province limitrofe, semprechè riconosciuti idonei.
Ove trattasi di reggenza di ufficio anche con servizio telegrafico il reggente deve essere idoneo all'espletamento del servizio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-26