Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 27

In vigore dal 3 mar 1961
Il coadiutore che assuma la reggenza di una agenzia, previo passaggio di gestione, a norma dell', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, deve prestare cauzione nella misura di lire venticinquemila. La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali. Con determinazione del direttore provinciale è approvata la costituzione della cauzione e disposto lo svincolo della cauzione stessa. La cauzione non è richiesta per la reggenza di cui al primo comma del presente articolo quando la reggenza stessa venga affidata ai sensi dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-27

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