Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. I
Art. 7
In vigore dal 3 mar 1961
Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli , si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonché il Consiglio di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-7