Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 14

In vigore dal 3 mar 1961
La concessione di cui al precedente articolo è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore generale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento non abbia disposto diversamente. Con lo stesso procedimento si provvede alla concessione dei recapiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-14

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Art. 14 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo