Art. 1
In vigore dal 16 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonché il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-1