Art. 1

In vigore dal 16 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255; Sentita la Corte dei conti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonché il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-1

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