Art. 2

In vigore dal 16 lug 1933
All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennità, degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie. Per le pensioni di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-2

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