Art. 4
In vigore dal 12 set 1954
I decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati sono emessi dal Ministro competente sentito un Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da diciotto a ventiquattro a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di Cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al sesto e ufficiali generali o superiori medici.
Alle sedute del Comitato prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario, di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale proviene la richiesta del parere.
I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.
Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in più Sezioni, composte di un presidente e di cinque membri dei quali almeno due magistrati ed un ufficiale medico.
Alla costituzione delle Sezioni provvede il presidente del Comitato.
Il parere del Comitato non è obbligatorio quando la concessione o il diniego di pensioni od assegni privilegiati siano esclusivamente fondati sull'applicazione di norme legislative e regolamentari all'infuori di qualsiasi valutazione di circostanze di fatto obbiettive o riguardanti la persona del richiedente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 giugno 1952, n. 865 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 1 aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuino durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-4