Art. 3

In vigore dal 3 set 1933
I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennità, sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende. I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M. V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati provvedono alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità per il trattamento di quiescenza del proprio personale. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1026. In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio. Per i personali non aventi qualità di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui è demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono. Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 29 luglio 1933, n. 1026 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 16 luglio 1933.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-3

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