Art. 6

In vigore dal 16 lug 1933
Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto a pensione o assegno privilegiato non sono vincolati dalle dichiarazioni o riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi o sanitari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo