Art. 8

In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza può essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo . Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro può sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-8

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