Art. 10
In vigore dal 16 lug 1933
La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti , quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinché ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni.
Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-10