Art. 11

In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo