Art. 11
In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-11