Art. 12
In vigore dal 16 lug 1933
La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimità sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.
I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che può produrre ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell' .
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