Art. 13

In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, è comunicato all'interessato a mezzo del podestà del Comune di residenza. Ove non sia possibile comunicare il decreto alla persona dell'interessato, la comunicazione è fatta ad una persona di famiglia o addetta alla casa di lui o al suo servizio, che sia capace di riceverla. Nei casi di pensioni miste, il decreto è inoltre notificato agli enti interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Per gli Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta. I provvedimenti sul riscatto dei servizi, adottati durante la carriera dell'impiegato, sono comunicati all'interessato dalla propria Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-13

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