Art. 18

In vigore dal 16 lug 1933
Gli atti inerenti alla liquidazione delle pensioni e delle indennità e al riscatto dei servizi, sui quali non sia stato ancora adottato un provvedimento definitivo alla entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi dalla Corte dei conti ai Ministeri competenti per l'ulteriore corso, che si svolgerà senza che le parti interessate debbano presentare apposita istanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-18

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